Sulla base dell’ultima bozza di Codice Deontologico elaborata da Fnomceo (Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici), le associazioni NoGrazie, OISG (Osservatorio Italiano sulla Salute Globale), RIISG (Rete Italiana per l’Insegnamento della Salute Globale), CSI (Centro per la Salute Internazionale dell’Università di Bologna) e SISM (Segretariato Italiano Studenti in Medicina) hanno proposto i seguenti emendamenti:
BOZZA 2014 (TERNI) |
Proposta NoGrazie, OISG, RIISG CSI, SISM |
Art. 3Competenze e doveri generali del medico
Il medico esercita le attività rivolte alla tutela della salute, individuale e collettiva, basate sulle competenze tecnico-professionali previste negli ordinamenti didattici relativi al medico chirurgo e all’odontoiatra, sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche in medicina, sulle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, sui principi del Codice e legittimamente svolte con l’abilitazione professionale e l’iscrizione agli Ordini nei rispettivi albi. Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, la cura del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di identità di genere, etnia, nazionalità, condizione socio-economica e civile, religione, ideologia o di nessun’altra natura, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
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Art. 3Competenze e doveri generali del medico
Il medico esercita le attività rivolte alla tutela della salute, individuale e collettiva, basate sulle competenze tecnico-professionali previste negli ordinamenti didattici relativi al medico chirurgo e all’odontoiatra, sullo sviluppo delle conoscenze scientifiche in medicina, sulle innovazioni organizzative e gestionali in sanità, sui principi del Codice e legittimamente svolte con l’abilitazione professionale e l’iscrizione agli Ordini nei rispettivi albi. Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica individuale e collettiva, la cura del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazioni di età, di sesso, di identità di genere, etnia, nazionalità, condizione socio-economica e civile, religione, ideologia o di nessun’altra natura, in tempo di pace e in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.
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Art. 5Promozione della salute, ambiente e salute globale
Il medico, nel considerare l’ambiente di vita e di lavoro, i livelli di istruzione e di equità sociale quali determinanti fondamentali della salute individuale e collettiva, collabora all’attuazione di idonee politiche educative, di prevenzione, di contrasto alle disuguaglianze alla salute e promuove l’adozione di stili di vita salubri, informando sui principali fattori di rischio. Il medico si adopera per la corretta comunicazione dei rischi ambientali e favorisce un utilizzo appropriato delle risorse naturali, per un ecosistema equilibrato e vivibile anche delle future generazioni.
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Art. 5[1]Promozione della salute, ambiente e salute globale
Il medico è tenuto a considerare l’ambiente naturale e sociale nel quale l’uomo vive e lavora quale determinante fondamentale della salute, a promuovere l’attuazione di idonee politiche sociali e ambientali che contrastino le diseguaglianze in salute, riducano il rischio di esposizione e vulnerabilità a fattori di rischio e facilitino l’adozione di stili di vita salutari. A tal fine, il medico promuove una cultura civile tesa allo sviluppo di un ecosistema stabile ed equilibrato, partecipando ad iniziative di prevenzione e di tutela della salute negli ambienti di vita e nei luoghi di lavoro e promuove una corretta comunicazione e gestione del rischio avvalendosi del principio di precauzione e dell’analisi costante del rapporto rischio-beneficio. Il medico è tenuto a favorire l’istruzione, la giustizia e l’equità sociale quali diritti fondamentali dell’uomo e fattori determinanti lo stato di salute, per assicurare a tutti e alle future generazioni la fruizione di un ambiente vivibile, in cui salute individuale e collettiva siano concepite come fondamento e finalità primaria di crescita civile e di sviluppo di risorse umane.
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Art. 6Qualità professionale e gestionale
Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza, e l’umanizzazione dei servizi sanitari contrastando ogni forma di discriminazione di accesso alle cure.
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Art. 6Qualità professionale e gestionale
Il medico fonda l’esercizio delle proprie competenze tecnico-professionali sui principi di efficacia e di appropriatezza, aggiornandoli alle conoscenze scientifiche disponibili e mediante una costante verifica e revisione dei propri atti. Il medico, in ogni ambito operativo, persegue l’uso equo ed ottimale delle risorse pubbliche e private salvaguardando l’efficacia, la sicurezza, e l’umanizzazione dei servizi sanitari contrastando ogni forma di discriminazione e di disuguaglianza nell’accesso alle cure.
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Art. 19Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, favorendone la diffusione ai discenti e ai collaboratori. Il medico sottopone il rispetto degli obblighi formativi alla verifica dell’Ordine professionale che certifica i crediti formativi e valuta le eventuali inadempienze.
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Art. 19Aggiornamento e formazione professionale permanente
Il medico, nel corso di tutta la sua vita professionale, persegue l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche, impegnandosi a favorirne la diffusione ai discenti e ai collaboratori, ed evitando conflitti d’interesse. Il medico sottopone il rispetto degli obblighi formativi alla verifica dell’Ordine professionale che certifica i crediti formativi e valuta le eventuali inadempienze. |
Art. 30Conflitto di interesse
Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interesse nella quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara ogni possibile condizione di conflitto di interesse nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi alle allegate note applicative.
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Art. 30[2]Conflitto di interesse
Il medico evita ogni condizione di conflitto d’interessi nella quale il giudizio professionale riguardante il suo interesse primario, la salute delle persone, possa essere indebitamente influenzato da un interesse secondario, economico o di altra natura. Il conflitto d’interessi può riguardare aspetti economici e non, e si può manifestare nella ricerca scientifica, nella formazione e nell’aggiornamento professionale, nella prescrizione terapeutica e di esami diagnostici e nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni, nonché con la Pubblica Amministrazione. Nel caso si ritrovi in una condizione di conflitto d’interessi, qualunque sia l’ambito in cui questa si presenti, il medico lo dichiara pubblicamente, attenendosi alle allegate note applicative.
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Art. 31Prescrizione illecita
Al medico è vietata ogni forma di prescrizione diagnostico-terapeutica concordata che possa procurare o procuri a se stesso o a terzi un vantaggio economico o altre utilità; l’accettazione di omaggi o benefici diretti o indiretti è subordinata a un’attenta e prudente valutazione e mai correlabile alla prescrizione stessa.
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Art. 31Prescrizione illecita
Al medico è vietata ogni forma di prescrizione diagnostico-terapeutica concordata e intesa a procurare al medico stesso o a terzi un vantaggio economico o altre utilità. Il medico non accetta omaggi o benefici, diretti o indiretti, correlabili alla prescrizione diagnostico-terapeutica. |
Art. 57Divieto di patrocinio a fini commerciali
Il medico singolo o componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio a forme di pubblicità promozionali finalizzate a favorire la commercializzazione di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura |
Art. 57Divieto di patrocinio a fini commerciali
Il medico, a titolo personale o come componente di associazioni scientifiche o professionali non concede patrocinio né accetta di farsi veicolo di qualsiasi tipo di promozione commerciale finalizzata a favorire la vendita di prodotti sanitari o di qualsivoglia altra natura.
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La proposta è stata riportata da numerosi organi di stampa, come per esempio l’inserto salute de Il Sole 24 Ore (http://www.sanita.ilsole24ore.com/art/lavoro-e-professione/2014-05-06/codice-fnom-lapprovazione-ecco-130505.php?uuid=AblRCDiJ), ripreso qui di seguito.
Codice Fnom verso l’approvazione. Ecco gli emendamenti degli studenti in medicina e delle associazioni per la salute globaledi Barbara Gobbi
La salute globale e il conflitto d’interessi sono i due temi su cui si concentrano gli emendamenti al Codice presentati dagli studenti in medicina e dalle associazioni che si occupano di sanità internazionale. Al centro una migliore definizione dei paletti su formazione e aggiornamento professionale e una “vision” ampia sulla cooperazione. Firmatari degli emendamenti, il Centro Salute internazionale di Bologna (Csi), l’associazione NoGrazie, l’Osservatorio italiano salute globale (Oisg), il Segretariato italiano Studenti in Medicina (Sism) e la Rete italiana per l’insegnamento della salute globale (Riisg). «Abbiamo cercato – spiega il presidente Sism Stefano Guicciardi – di fondere chiarezza esplicativa e concisione del testo, pur senza sacrificare gli elementi di innovazione e modernità che l’attuale versione introduce. In particolare, l’articolo 5 riprende quasi integralmente il testo della bozza 2013 di Torino, in coerenza con il termine “salute globale” inserito nel titolo dell’articolo, che in questo modo trova una sua esaustiva definizione. La grande diffusione di questo nuovo paradigma concettuale nella sanità pubblica internazionale, viene così correttamente recepito dal Codice deontologico e giustifica, a nostro avviso, il leggero allungamento del testo che ne risulta. L’integrazione all’articolo 19 include poi l’invito esplicito ad evitare qualsiasi situazione di conflitto d’interesse nella formazione e aggiornamento professionale, oggi sempre più frequente visto che ben più della metà delle occasioni di formazione medica si avvale di sponsor privati. L’integrazione all’articolo 30 mira, infine, a definire in modo più esplicito che cosa sia il conflitto di interessi, necessità emersa anche durante il nostro incontro con la Federazione sul Codice». |